ALLEGATO AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE N. 1422111
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Definizioni
Ai
seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
APPENDICE DI INCLUSIONE O CERTIFICATO DI
ASSICURAZIONE
Il
documento che attesta la copertura assicurativa degli enti assicurati alle
condizioni indicate nel presente contratto.
ASSICURATO
La
persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla presente
Assicurazione.
ASSICURATORI
I
membri dei LLOYD'S, sottoscrittori dell'Assicurazione; gli Assicuratori si
impegnano, previa corresponsione da parte dell'Assicurato del premio indicato,
per sé, i loro eredi, esecutori ed amministratori, ciascuno per la propria
parte, disgiuntamente e non solidamente, ad indennizzare l'Assicurato nei
limiti e con le modalità stabilite nelle Condizioni Generali, Particolari ed Aggiuntive del Certificato di
Assicurazione.
BROKER
La
Progress Insurance Broker S.r.l., regolarmente iscritta all'albo istituito con
Legge del 28.11.84 n. 792 con matricola n. 0687/s.
Il
Broker non è un Assicuratore e pertanto non è responsabile della esecuzione del
contratto assicurativo.
La
rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei
Lloyd's al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's e per le sole
controversie inerenti ad assicurazioni contratte in Italia.
CHIODO A CHIODO
La formula assicurativa che prevede l'inizio della
copertura dal momento in cui le opere assicurate vengono rimosse dal posto ove
normalmente si trovano per essere quivi imballate per il trasporto indicato
nell'Appendice di inclusione (tratta). Continua senza interruzione durante il
viaggio, fino a che le opere stesse non siano collocate al loro posto nei
locali d'esposizione, nonché durante il periodo dell’esposizione e per ogni
eventuale proroga che dovrà essere notificata agli Assicuratori e/o al Broker
per il pagamento del relativo sovrapremio. La garanzia è pure valida durante le
operazioni di rimozione dal posto ove le opere assicurate sono rimaste
giacenti per essere quivi nuovamente imballate per il viaggio di ritorno e
durante tale viaggio, fino alle rispettive località di provenienza e al
ricollocamento o comunque alla riconsegna delle stesse nei posti di origine.
CONTRAENTE
La
persona fisica o giuridica con la quale è stipulato il contratto.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Il
documento che descrive il rischio coperto dagli Assicuratori e ne attesta
l'assicurazione e le condizioni relative.
ENTI ASSICURATI
Sono
quelli per i quali l'Assicurato è garantito contro i rischi di un sinistro.
ORGANIZZATORE
E’
chiunque, sia esso persona fisica o giuridica, Ente pubblico o privato, che si
occupa professionalmente della gestione e/o organizzazione di una mostra
d’arte.
PREMIO
La
somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori per il tramite del Broker .
Art.
2 - Ambito territoriale
La
presente Assicurazione si intende prestata per i sinistri verificatisi nel
Mondo intero.
Art.
3 - Variazione nella persona dell'Assicurato
L'Assicurato/Contraente
stipula per se e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente tenuti
all'adempimento delle obbligazioni convenute sino alla divisione dell'eredità.
Dopo la divisione, l'assicurazione continua con l'erede o con gli eredi cui
siano state assegnate le cose assicurate.
Art.
4 - Dichiarazioni inesatte o reticenze
Gli
Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni
dell'Assicurato/Contraente, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti
rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.
Le
dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze
tali che gli Assicuratori non avrebbero dato il
loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se
avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli Articoli
1892, 1893, e 1894 del Cod. Civile.
Tali
disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo od
appendice.
Art.
5 - Forma dell'Assicurazione
Le
eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente
Assicurazione debbono essere provati per iscritto.
Art.
6 - Pagamento del premio
Il
premio o la prima rata di premio e gli eventuali accessori debbono essere
pagati al momento della firma da parte dell'Assicurato della Contratto di
Assicurazione.
Eventuali
premi e rate di premio successivi debbono essere pagati nei giorni di scadenza
previsti. In caso contrario l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del
quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24
del giorno in cui l'Assicurato avrà pagato quanto da lui dovuto.
Decorsi
15 giorni da quello della scadenza del premio o della rata, gli Assicuratori
hanno diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del
contratto, fermo il diritto ai premi scaduti.
Art.
7 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato
deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del
rischio.
Valgono
in materia le norme previste dall'art.1898 del Codice Civile.
Art.
8 - Diminuzione del rischio
Nel
caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento
del perfezionamento della Assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un
premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il premio o le
rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, salva la loro
facoltà di recedere dall'Assicurazione ai sensi dell'art.1897 del Codice
Civile.
Art.
9 - Cessazione del rischio
Nel
caso di cessazione del rischio durante l'Assicurazione, l'Assicurato non è
liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non ha comunicato agli Assicuratori la cessazione della medesima.
E'
peraltro dovuto per intero il premio del periodo di Assicurazione in corso al
momento della comunicazione.
Art. 10 - Altre assicurazioni
L'Assicurato
deve dare comunicazione agli Assicuratori della stipula di altre Assicurazioni per il medesimo rischio
al quale si riferisce la presente Assicurazione.
Gli
Assicuratori, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione possono
recedere dalla presente Assicurazione, con preavviso di 15 giorni.
Art. 11 - Obblighi in caso di sinistro
Fermo
il disposto degli artt.1914 (Obbligo di salvataggio) e 1915 (Inadempimento
dell'obbligo di avviso e di salvataggio) del Codice Civile il Contraente e/o l'Assicurato devono in caso
di sinistro:
A)
per furto e rapina
impartire
appropriate disposizioni affinché, il personale addetto alla sorveglianza ne
dia immediata comunicazione all'autorità di Polizia più vicina;
sporgere
denuncia all'Autorità competente e darne comunicazione mediante telex o
telegramma o telefax seguito da
raccomandata, agli Assicuratori indicando le circostanze nelle quali il furto
si è verificato e fornendo una distinta
particolareggiata del sinistro, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.
B)
per tutti gli altri danni e/o perdite
comunicare agli assicuratori
tutte le informazioni che si riferiscono all'avvenimento entro tre (3) giorni
dall’avvenuta conoscenza dell’evento.
In caso di sinistro il Contraente e/o
l'Assicurato devono inoltre:
apporre le debite riserve sui
documenti di consegna delle opere e presentare reclamo scritto al vettore e a
chiunque altro ne abbia la detenzione fino all'atto della riconsegna;
impartire appropriate
disposizioni affinché in caso di sinistro durante il viaggio gli incaricati del
trasporto ne diano immediata comunicazione (presentando in ogni caso rapporto
scritto e firmato dagli autisti sulle circostanze e le cause del sinistro) al
Broker e/o agli Assicuratori oppure al più vicino Commissario di Avaria
designato dagli Assicuratori; qualora questo sia indisponibile potranno
rivolgersi ad altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o all'Autorità
consolare italiana oppure, in loro assenza, alle competenti autorità locali;
compiere, tenuto conto dei
termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare
l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
compiere tutti gli atti che
fossero ritenuti necessari od opportuni dagli Assicuratori che se ne assumono
ogni onere e responsabilità;
fornire agli Assicuratori ogni
documento utile attestante l'integrità dell'opera colpita da sinistro prima
dell'inizio della presente copertura assicurativa;
fornire agli Assicuratori ogni
documento utile ad ottemperare ad ogni altra richiesta da questi rivolta loro
ai fini dei precedenti commi.
Art. 12 - Gestione delle vertenze del
danno
Nelle
Assicurazioni di Responsabilità Civile si applica quanto qui di seguito
previsto:
Gli
Assicuratori assumono, se ne hanno interesse, la gestione delle vertenze tanto
in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome
dell'Assicurato, designando, se del caso, legali e/o tecnici e avvalendosi di
tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è
tenuto a prestare la sua collaborazione.
Le
spese sostenute per resistere alle azioni dei danneggiati sono a carico degli
Assicuratori nei limiti stabiliti dall'art.1917 del Codice Civile.
Gli
Assicuratori non riconoscono alcuna spesa dell'Assicurato che non sia stata da
essi preventivamente autorizzata per iscritto, ma non rispondono in alcun caso
di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 13 - Recesso in caso di sinistro
Dopo
ogni denuncia di sinistro ed entro il novantesimo giorno da quello in cui
l'indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, gli
Assicuratori possono recedere della presente Assicurazione con preavviso di 30
giorni.
L'Assicurato
potrà recedere, in tali casi, entro il trentesimo giorno da quello in cui ha
avuto notizia dell'avvenuto pagamento
dell'indennità o definizione del sinistro, con preavviso di 30 giorni.
Trascorsi
30 giorni da quello in cui il recesso non ha avuto effetto, gli Assicuratori
metteranno a disposizione
dell'Assicurato il rateo del premio netto pagato relativo al periodo di
rischio non corso.
Art. 14 - Richiesta fraudolenta
Qualora
l'Assicurato avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia
per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal
diritto all'indennizzo di cui alla presente Assicurazione.
Art. 15 - Comunicazioni
Tutte
le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata,
per telex, per telegramma o per telefax agli indirizzi riportati in appresso o,
per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato, all'ultimo indirizzo
conosciuto dagli Assicuratori.
Art. 16 - Nomina dei Periti
L'accertamento
e la liquidazione del danno avverranno mediante accordo diretto fra le parti,
le quali, congiuntamente, potranno nominare un perito. In alternativa, ognuna
delle Parti potrà nominare un Perito.
Nel
caso in cui le Parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un
accordo, questi potranno nominare un terzo Perito e le decisioni saranno prese
a maggioranza dei voti.
Il
terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato
anche prima che si verifichi il disaccordo.
Se
una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i Periti non
si accordano su quella del terzo Perito, tali nomine vengono demandate, su
iniziativa della Parte più diligente, al Presidente del Tribunale ove risiede
il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s.
Dietro
richiesta di una delle Parti, il terzo Perito sarà scelto fuori dalla provincia
dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio
Perito; quella del terzo è divisa per metà a carico dell'Assicurato che
conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la
sua quota dell'indennizzo dovutogli.
Art. 17 - Mandato conferito ai Periti
I
periti devono svolgere le seguenti operazioni:
17.1. accertare
la causa del sinistro;
17.2. accertare
che i termini e le condizioni dell'Assicurazione siano stati osservati e
stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il
rischio e non dichiarate;
17.3. verificare
la quantità, la qualità e l'esistenza delle cose Assicurate, specificando quali
siano illese, quali danneggiate e quali distrutte;
17.4. procedere
separatamente per ciascun bene danneggiato, alla stima del valore del bene
stesso prima del sinistro, tenendo conto dello stato di conservazione
dell'opera dello stato di deperimento prima della partenza dell'opera stessa;
17.5. procedere
alla stima ed alla definizione del danno.
I
risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo
gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano al diritto di impugnativa salvo il caso di
dolo o di evidente violazione delle di legge o dei patti contrattuali.
La
perizia collegiale sarà valida anche se il Perito dissidente si rifiutasse di sottoscriverla;
tale rifiuto dovrà essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I
Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Le
disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di Assicurazione
per Responsabilità Civile.
Art. 18 - Luogo e tempo del pagamento
dell'indennizzo
Il
pagamento dell'indennizzo sarà eseguito presso il domicilio dell’Assicurato,
trascorsi 30 giorni dalla data in cui è stato definitivamente provato
l'avvenuto sinistro e sottoscritto l'atto di liquidazione consensuale.
In
caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta
sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.
Art. 19 - Domande giudiziali
La
rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei
Lloyd's, al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's. Pertanto, ogni
domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione
dovrà essere proposta contro: "Gli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno
assunto il rischio derivante dalla Contratto di Assicurazione n. (citare il n.
della Contratto di Assicurazione; in caso di emissione di Polizza riferirsi ad
essa in luogo della Contratto di Assicurazione) in persona del Rappresentante
Generale per l'Italia dei Lloyd's.
Il
Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, può essere convenuto in
giudizio nella sua qualità e con effetto nei confronti degli Assicuratori interessati per le sole
controversie inerenti ad Assicurazioni contratte con Assicurati residenti in
Italia.
Art. 20 - Foro competente
Foro
competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede
dell’Assicurato.
Art. 21 - Oneri fiscali
Gli
oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico
dell'Assicurato.
Art. 22 - Rinvio alle norme di legge
Salvo
quanto diversamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali si applicano
le disposizioni di legge italiana in materia.
|
Il
Corrispondente dei Lloyd’s |
|
L’ASSICURATO/CONTRAENTE
|
|
Progress
Insurance Broker S.r.l. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ai fini degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile
l'Assicurato/Contraente sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di
approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle
Condizioni Generali:
Art. 7 - Aggravamento del rischio Art.
8 - Diminuzione del rischio Art. 10 - Altre
assicurazioni
Art. 20 - Foro competente Art.
18 - Luogo e tempo del pagamento dell'indennizzo
|
|
|
L’ASSICURATO/CONTRAENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINE ART COVER – POLIZZA N. 1422111
(prevalenti sulle Condizioni
Generali)
La
presente assicurazione si intende prestata a copertura di opere d'arte le cui
date di inclusione ed esclusione nonché i valori assicurativi vengono indicate di volta in volta nei Certificati
Assicurativi (appendici di inclusione) emessi in forza del presente Contratto
di Assicurazione, nella formula DA CHIODO A CHIODO limitatamente a:
1.3 opere d'arte di proprietà dell’Assicurato/Contraente, cedute in prestito a Terzi nel corso dei viaggi di trasferimento sia di andata che di ritorno.
Somma massima assicurabile: Euro 50.000.000,00
(cinquantamilioni/00) o controvalore in altre valute per ogni viaggio e/o
trasferimento;
1.4 opere
d'arte di proprietà dell’Assicurato/Contraente,
cedute in prestito a Terzi durante la giacenza presso detti Terzi.
Somma massima assicurabile: Euro 50.000.000,00
(cinquantamilioni/00) o controvalore in altre valute per ogni affidamento o
serie di affidamenti contemporanei.
Art. 2 - Rischi
assicurati
La
garanzia si intende prestata da “chiodo a chiodo” contro tutti i rischi perdita
e/o danno materiali e diretti non soggetti alle esclusioni di cui al successivo
Art.3 (Esclusioni). Si conviene inoltre che il valore delle opere d’arte si
intende stabilito come da valore
accettato tra le Parti.
A
maggior precisazione si intendono inoltre inclusi in garanzia i seguenti
rischi:
2.1
guasti provocati
da Autorità e/o Assicurato, nonché dalle persone per le quali l’Assicurato è
legalmente responsabile, allo scopo di arrestare il danno;
2.2
danni derivanti
da fumo e danni provocati a seguito di guasti verificatisi agli impianti di
produzione di calore;
2.3
danni causati da
fuoriuscita d’acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici,
igienici e tecnici;
2.4
deprezzamento
dell’opera causato da un rischio coperto dalla presente assicurazione;
2.5
la perdita o il
danno causati da colpa grave dell’Assicurato e/o dal Contraente, da colpa grave
o dolo delle persone per le quali l’Assicurato e/o il Contraente è legalmente
responsabile;
2.6
danni causati da
catastrofi naturali;
2.7
il furto con
destrezza;
2.8
rischio guerra
(soggetto a Waterborne/Airborne Agreement) come da Institute War Clauses;
2.9
danni causati da
scioperi, sommosse, vandalismo e sabotaggio;
Art. 3 - Esclusioni
Sono
esclusi dalla presente assicurazione i danni o le perdite direttamente o
indirettamente provocati da:
3.1
guerre,
terrorismo, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra
sia dichiarata o meno), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni,
potere militare o usurpato, confisca, requisizione, nazionalizzazione,
distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle
pubbliche o Locali Autorità fatta eccezione per le coperture prestate così come
indicato all’art.1 (Enti e Capitali Assicurati), commi 8 e 9 delle Condizioni
Particolari;
3.2
radiazioni
ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o
da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo
nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche
pericolose di apparecchiature nucleari o i suoi componenti;
3.3
uso normale o
deterioramento graduale, logorio, tarme, parassiti o animali nocivi, difetto
intrinseco;
3.4
clima, umidità e
stillicidio non conseguenti a rotture accidentali di impianti idrici;
3.5
variazioni
termo-climatiche non causate da rotture di impianti di climatizzazione e/o
condizionamento o comunque di controllo della temperatura;
3.6
proprietà
illegittima e sequestro delle opere a qualsiasi titolo;
3.7
perdite o danni
causati da veicolo/i lasciati incustoditi;
3.8
danni alle cose
assicurate che possono accadere durante qualsiasi processo di lavorazione,
rifinitura, restauro, reincorniciatura o simili;
3.9
dolo
dell’Assicurato e/o Contraente.
Art. 4 - Condizioni essenziali per
l’efficacia del contratto
Questa assicurazione è prestata a condizione che:
4.1
tutte le
operazioni di trasporto e di imballaggio e sballaggio siano effettuate da
personale specializzato;
4.2
tutti i trasporti
a mezzo autocarro con opere aventi valore globale fino a 10.000.000,00 Euro
siano effettuati da almeno una persona, oltre l’autista del mezzo, munita di
telefono cellulare che dovrà garantire sorveglianza continua da bordo
autocarro;
4.3
tutti i trasporti
a mezzo autocarro con opere aventi valore globale compreso tra i 10.000.000,00
Euro e i 25.000.000,00 Euro siano effettuati da almeno una persona, oltre
l’autista del mezzo, munita di telefono cellulare che dovrà garantire
sorveglianza continua da bordo autocarro; Tale trasporto dovrà inoltre
prevedere un’auto al seguito con a bordo due persone di cui almeno una dovrà
costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l’automezzo;
4.4
tutti i trasporti
a mezzo autocarro con opere aventi valore globale compreso tra i 25.000.000,00
Euro e i 50.000.000,00 Euro siano effettuati da almeno una persona, oltre
l’autista del mezzo, munita di telefono cellulare che dovrà garantire
sorveglianza continua da bordo autocarro; Tale trasporto dovrà inoltre
prevedere una scorta armata della Polizia di Stato e/o privata.
4.5
Siano attivati
tutti i sistemi di protezione e di allarme che gli Enti organizzatori
comunicheranno di volta in volta che saranno allegati ai certificati di
assicurazione e che faranno parte integrante del contratto stesso.
Art.
5 - Rinuncia alla rivalsa
Salvo
il disposto dell'art.1916 del Codice Civile gli Assicuratori rinunciano
espressamente all'azione di rivalsa ad essi spettante, nei confronti dei
trasportatori, spedizionieri, imballatori, loro sub contractors e
corrispondenti esteri, siano essi spedizionieri, imballatori o vettori, nonché
degli organizzatori, salvo il caso di dolo[p1]. Gli Assicuratori tuttavia si riservano tutti i
diritti di rivalsa nei confronti dei vettori aerei.
Art. 6 - Restauro dell’opera danneggiata
Le
spese relative al restauro, assicurazione e trasporto dell’opera danneggiata
non potranno in nessun caso superare la somma assicurata stessa.
Art. 7 - Premio e
sua regolazione
Le
Appendici di inclusione emesse in forza del presente contratto saranno regolate
al più presto dopo l’emissione dell’Appendice di regolazione.
Art. 8 - Assicurazione per conto di chi
spetta
Quando
l'Assicurazione non viene stipulata dal proprietario delle opere la medesima si
intende stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto altrui o per conto
di chi spetta. In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente, fino a
quando le opere non sono state da Lui
riconsegnate, o rispedite all'Assicurato, compiere gli atti necessari
all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni.
L'indennizzo
liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei
confronti o col consenso dei titolari dell'interesse del proprietario dei beni
assicurati.
Art. 9 - Clausola collezione e/o
servizio e/o parure
Si conviene che in caso di danni e/o perdite di uno o più
oggetti e/o articoli facenti parte di una collezione e/o servizio e/o parure,
il danno indennizzabile a termini di assicurazione sarà determinato in
proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della collezione e/o
servizio e/o parure, ma in nessun caso si potrà considerare tale danno come una
perdita totale dell'intera collezione e/o servizio e/o parure.
Art. 10 - Clausola Millennium:
La
presente assicurazione non copre inoltre qualsiasi perdita, danno, costo,
sinistro o spesa, sia preventiva, correttiva o di altro genere, derivante
direttamente o indirettamente da o relativa a:
a) il calcolo, la comparazione, la differenziazione, la
messa in sequenza o l’elaborazione dei dati che comporti il cambiamento della
data per l’anno 2000, o altro cambiamento di data, inclusi i calcoli relativi
agli anni bisestili, relativamente a qualunque sistema informatico, hardware,
programma o software e/o qualsiasi microchip, circuito integrato o dispositivo
analogo presente nell’apparecchiatura informatica o non informatica, di proprietà
dell’Assicurato o meno; ovvero
b) qualsiasi cambiamento, variazione, o modifica che
comporti il cambiamento di data per l’anno 2000, o altro cambiamento di data,
inclusi i calcoli relativi agli anni bisestili, ad uno qualsiasi di tali
sistemi informatici, hardware, programma o software e/o qualunque microchip,
circuito integrato o dispositivo analogo presente nell’apparecchiatura
informatica o non informatica, di proprietà dell’Assicurato o meno.
Le esclusioni previste ai due precedenti commi a) e b) del
presente articolo si applicano indipendentemente da qualsiasi altra causa o
evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi sequenza alla
perdita, danno, costo, sinistro o spesa.
Qualora la garanzia sia
estesa, [ai sensi delle relative clausole ed ai tassi in vigore all’epoca delle
singole spedizioni], alla copertura dei rischi guerra e scioperi, gli
Assicuratori possono recedere dal contratto, limitatamente a tali rischi, in
qualunque momento con un preavviso di 7 (sette) giorni, salvo per quanto
concerne i rischi scioperi su spedizioni da e per gli Stati Uniti d’America per
i quali tale preavviso potrà essere di sole 48 (quarantotto) ore; i termini di
preavviso decorreranno dall’inizio della relativa comunicazione in base alle
modalità previste all’art.15 “Comunicazioni” delle Condizioni Generali di
polizza.
Art. 12 – Esclusione Rischio Terrorismo
A
parziale deroga di eventuali disposizioni contrastanti contenute nella presente
polizza o in qualsiasi appendice, resta convenuto che la presente assicurazione
esclude le perdite, i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti
direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi fatto di
terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che ne
contribuisce contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al
sinistro.
Ai
fini del presente articolo, per atto di terrorismo s'intende un atto che
comprende, ma che non è limitato, all'uso della forza o violenza e/o minaccia
da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano
individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi
organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose,
ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione d'influenzare qualsiasi
Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.
La
presente appendice esclude inoltre la perdita, il danno, il costo o le spese di
qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente da o conseguente a
qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione
di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questo.
Nel
caso che i Sottoscrittori affermassero che in virtù della presente esclusione
un eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della
prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.
Nel
caso in cui una parte qualsiasi della presente clausola risultasse non valida o
non eseguibile, la rimanente parte avrà piena efficacia e validità ed effetto.
Art.13 - Rischio Terrorismo
A parziale deroga dell'Art. 3.1 (Esclusioni) e Art. 12 (Esclusione Rischio Terrorismo) delle Condizioni Particolari, la garanzia s’intende prestata anche per i rischi derivanti da atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri, atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici; gli Assicuratori concorreranno al risarcimento di tali danni fino ad un importo massimo di 25.000.000,00 Euro (venticinquemilioni/00) indipendentemente dal totale della somma assicurata (Primo Rischio).
Art. 14 – Clausola
Broker
Le
Parti dichiarano di aver affidato la gestione del presente contratto alla Progress Insurance Broker S.r.l. con
sede in Roma - Via L. Bissolati 54, di
conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno
svolti per conto del Contraente dalla Progress Insurance Broker S.r.l. la quale
tratterà con la Società.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di
assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto
dell'Assicurato alla Società, si intenderà come fatta dall'Assicurato.
Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come
fatta alla Società.
|
Il
Corrispondente dei Lloyd’s |
|
L’ASSICURATO/CONTRAENTE
|
|
Progress
Insurance Broker S.r.l. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ai fini degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile
l'Assicurato/Contraente sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di
approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle
Condizioni Generali:
Art. 3 – Esclusioni |
Art. 12 –
Esclusione Rischio Terrorismo |
|
Art. 4 -
Condizioni Essenziali per l’efficacia del contratto |
Art.13 -
Rischio Terrorismo |
Art. 11 – Clausola disdetta rischi “guerra” e
“scioperi”
|
|
|
|
|
L’ASSICURATO/CONTRAENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[p1] Va bene anche la colpa grave?