ALLEGATO AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE N. 1422111

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

 

Art. 1 - Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

 

    APPENDICE DI INCLUSIONE O CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

      Il documento che attesta la copertura assicurativa degli enti assicurati alle condizioni indicate nel presente contratto.

 

    ASSICURATO

      La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla presente Assicurazione.

 

    ASSICURATORI

      I membri dei LLOYD'S, sottoscrittori dell'Assicurazione; gli Assicuratori si impegnano, previa corresponsione da parte dell'Assicurato del premio indicato, per sé, i loro eredi, esecutori ed amministratori, ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidamente, ad indennizzare l'Assicurato nei limiti e con le modalità stabilite nelle Condizioni Generali,  Particolari ed Aggiuntive del Certificato di Assicurazione.  

 

    BROKER

      La Progress Insurance Broker S.r.l., regolarmente iscritta all'albo istituito con Legge del 28.11.84 n. 792 con matricola n. 0687/s.

      Il Broker non è un Assicuratore e pertanto non è responsabile della esecuzione del contratto assicurativo.

      La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's e per le sole controversie inerenti ad assicurazioni contratte in Italia. 

 

    CHIODO A CHIODO

La formula assicurativa che prevede l'inizio della copertura dal mo­mento in cui le opere assicurate vengono rimosse dal posto ove nor­malmente si trovano per essere quivi imballate per il trasporto in­dicato nell'Appendice di inclusione (tratta). Continua senza inter­ruzione durante il viaggio, fino a che le opere stesse non siano col­locate al loro posto nei locali d'esposizione, nonché durante il periodo dell’esposizione e per ogni eventuale proroga che dovrà essere notificata agli Assicuratori e/o al Broker per il pagamento del relativo sovrapremio. La garanzia è pure valida durante le operazioni di rimozione dal po­sto ove le opere assicurate sono rimaste giacenti per essere quivi nuovamente imballate per il viaggio di ritorno e durante tale viag­gio, fino alle rispettive località di provenienza e al ricollocamen­to o comunque alla riconsegna delle stesse nei posti di origine.

 

    CONTRAENTE

      La persona fisica o giuridica con la quale è stipulato il con­tratto.

 

    CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

      Il documento che descrive il rischio coperto dagli Assicuratori e ne attesta l'assicurazione e le condizioni relative.

 

    ENTI ASSICURATI

      Sono quelli per i quali l'Assicurato è garantito contro i rischi di un sinistro.

 

    ORGANIZZATORE

      E’ chiunque, sia esso persona fisica o giuridica, Ente pubblico o privato, che si occupa professionalmente della gestione e/o organizzazione di una mostra d’arte.

 

    PREMIO

      La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori per il tramite del Broker .

 

Art.  2 - Ambito territoriale

La presente Assicurazione si intende prestata per i sinistri verificatisi nel Mondo intero.

 

Art.  3 - Variazione nella persona dell'Assicurato

L'Assicurato/Contraente stipula per se e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente tenuti all'adempimento delle obbligazioni convenute sino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, l'assicurazione continua con l'erede o con gli eredi cui siano state assegnate le cose assicurate.

 


Art.  4 - Dichiarazioni inesatte o reticenze

Gli Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato/Contraente, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze tali che gli Assicuratori non avrebbero dato il  loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli Articoli 1892, 1893, e 1894 del Cod. Civile.

Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo od appendice.

 

Art.  5 - Forma dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente Assicurazione debbono essere provati per iscritto.

 

Art.  6 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio e gli eventuali accessori debbono essere pagati al momento della firma da parte dell'Assicurato della Contratto di Assicurazione.

Eventuali premi e rate di premio successivi debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato avrà pagato quanto da lui dovuto.

Decorsi 15 giorni da quello della scadenza del premio o della rata, gli Assicuratori hanno diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti.

 

Art.  7 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Valgono in materia le norme previste dall'art.1898 del Codice Civile.

 

Art.  8 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della Assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, salva la loro facoltà di recedere dall'Assicurazione ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile.

 

Art.  9 - Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio durante l'Assicurazione, l'Assicurato non è liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando  non ha comunicato agli Assicuratori  la cessazione della medesima.

E' peraltro dovuto per intero il premio del periodo di Assicurazione in corso al momento della comunicazione.

 

Art. 10 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve dare comunicazione agli Assicuratori della stipula di  altre Assicurazioni per il medesimo rischio al quale si riferisce la presente Assicurazione.

Gli Assicuratori, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione possono recedere dalla presente Assicurazione, con preavviso di 15 giorni.

 

Art. 11 - Obblighi in caso di sinistro

Fermo il disposto degli artt.1914 (Obbligo di salvataggio) e 1915 (Inadempimento dell'obbligo di avviso e di salvataggio) del Codice Civile  il Contraente e/o l'Assicurato devono in caso di sinistro:

A) per furto e rapina

       impartire appropriate disposizioni affinché, il personale addetto alla sorveglianza ne dia immediata              comunicazione all'autorità di Polizia più vicina;

       sporgere denuncia all'Autorità competente e darne comunicazione mediante telex o telegramma o telefax            seguito da raccomandata, agli Assicuratori indicando le circostanze nelle quali il furto si è verificato e    fornendo una distinta particolareggiata del sinistro, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.

B) per tutti gli altri danni e/o perdite

    comunicare agli assicuratori tutte le informazioni che si riferiscono all'avvenimento entro tre (3) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento.

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono inoltre:

    apporre le debite riserve sui documenti di consegna delle opere e presentare reclamo scritto al vettore e a chiunque altro ne abbia la detenzione fino all'atto della riconsegna;

    impartire appropriate disposizioni affinché in caso di sinistro durante il viaggio gli incaricati del trasporto ne diano immediata comunicazione (presentando in ogni caso rapporto scritto e firmato dagli autisti sulle circostanze e le cause del sinistro) al Broker e/o agli Assicuratori oppure al più vicino Commissario di Avaria designato dagli Assicuratori; qualora questo sia indispo­nibile potranno rivolgersi ad altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o all'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, alle competenti autorità locali;

    compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;

    compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni dagli Assicuratori che se ne assumono ogni onere e responsabi­lità;

    fornire agli Assicuratori ogni documento utile attestante l'integrità dell'opera colpita da sinistro prima dell'inizio della presente copertura assicurativa;

    fornire agli Assicuratori ogni documento utile ad ottemperare ad ogni altra richiesta da questi rivolta loro ai fini dei precedenti commi.

 

Art. 12 - Gestione delle vertenze del danno

Nelle Assicurazioni di Responsabilità Civile si applica quanto qui di seguito previsto:

Gli Assicuratori assumono, se ne hanno interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, se del caso, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la sua collaborazione.

Le spese sostenute per resistere alle azioni dei danneggiati sono a carico degli Assicuratori nei limiti stabiliti dall'art.1917 del Codice Civile.

Gli Assicuratori non riconoscono alcuna spesa dell'Assicurato che non sia stata da essi preventivamente autorizzata per iscritto, ma non rispondono in alcun caso di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

 

Art. 13 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro ed entro il novantesimo giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, gli Assicuratori possono recedere della presente Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

L'Assicurato potrà recedere, in tali casi, entro il trentesimo giorno da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuto  pagamento dell'indennità o definizione del sinistro, con preavviso di 30 giorni.

Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso non ha avuto effetto, gli Assicuratori metteranno a disposizione  dell'Assicurato il rateo del premio netto pagato relativo al periodo di rischio non corso.

 

Art. 14 - Richiesta fraudolenta

Qualora l'Assicurato avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente Assicurazione.

 

Art. 15 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, per telex, per telegramma o per telefax agli indirizzi riportati in appresso o, per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato, all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.

 

Art. 16 - Nomina dei Periti

L'accertamento e la liquidazione del danno avverranno mediante accordo diretto fra le parti, le quali, congiuntamente, potranno nominare un perito. In alternativa, ognuna delle Parti potrà nominare un Perito.

Nel caso in cui le Parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo Perito e le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti.

Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo Perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della Parte più diligente, al Presidente del Tribunale ove risiede il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s.

Dietro richiesta di una delle Parti, il terzo Perito sarà scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo è divisa per metà a carico dell'Assicurato che conferisce agli Assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli.

 

Art. 17 - Mandato conferito ai Periti

I periti devono svolgere le seguenti operazioni:

17.1.      accertare la causa del sinistro;

17.2.      accertare che i termini e le condizioni dell'Assicurazione siano stati osservati e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e non dichiarate;

17.3.      verificare la quantità, la qualità e l'esistenza delle cose Assicurate, specificando quali siano illese, quali danneggiate e quali distrutte;

17.4.      procedere separatamente per ciascun bene danneggiato, alla stima del valore del bene stesso prima del sinistro, tenendo conto dello stato di conservazione dell'opera dello stato di deperimento prima della partenza dell'opera stessa;

17.5.      procedere alla stima ed alla definizione del danno.

 

I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le  Parti rinunciano  al diritto di impugnativa salvo il caso di dolo o di evidente violazione delle di legge o dei patti contrattuali.

La perizia collegiale sarà valida anche se il Perito  dissidente si rifiutasse di sottoscriverla; tale rifiuto dovrà essere attestato dagli altri Periti  nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di Assicurazione per Responsabilità Civile.

 

Art. 18 - Luogo e tempo del pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo sarà eseguito presso il domicilio dell’Assicurato, trascorsi 30 giorni dalla data in cui è stato definitivamente provato l'avvenuto sinistro e sottoscritto l'atto di liquidazione consensuale.

In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

 

Art. 19 - Domande giudiziali

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's, al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: "Gli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il rischio derivante dalla Contratto di Assicurazione n. (citare il n. della Contratto di Assicurazione; in caso di emissione di Polizza riferirsi ad essa in luogo della Contratto di Assicurazione) in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's.

Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, può essere convenuto in giudizio nella sua qualità e con effetto nei confronti degli  Assicuratori interessati per le sole controversie inerenti ad Assicurazioni contratte con Assicurati residenti in Italia.

 

Art. 20 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede dell’Assicurato.

 

Art. 21 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

 

Art. 22 - Rinvio alle norme di legge

Salvo quanto diversamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali si applicano le disposizioni di legge italiana in materia.

 

Il Corrispondente dei Lloyd’s

 

L’ASSICURATO/CONTRAENTE

Progress Insurance Broker S.r.l.

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

Ai fini degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato/Contraente sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 7 - Aggravamento del rischio                          Art. 8   - Diminuzione del rischio                       Art. 10 - Altre assicurazioni

Art. 11 - Obblighi in caso di sinistro                     Art. 12 - Gestione delle vertenze del danno      Art. 13 - Recesso in caso di sinistro

Art. 14 - Richiesta fraudolenta                               Art. 16 - Nomina dei Periti                                  Art. 17 - Mandato conferito ai Periti

Art. 20 - Foro competente                                         Art. 18 - Luogo e tempo del pagamento dell'indennizzo

 

 

 

L’ASSICURATO/CONTRAENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FINE ART COVER – POLIZZA N. 1422111

CONDIZIONI PARTICOLARI

(prevalenti sulle Condizioni Generali)

 

 

 

 

Art. 1 - Enti e Capitali assicurati

La presente assicurazione si intende prestata a copertura di ope­re d'arte le cui date di inclusione ed esclusione nonché i valori assicurativi vengono  indicate di volta in volta nei Certificati Assicurativi (appendici di inclusione) emessi in forza del presente Contratto di Assicurazione, nella formula DA CHIODO A CHIODO limitatamente a:

 

1.3    opere d'arte di proprietà dell’Assicurato/Contraente, cedute in prestito a Terzi nel corso dei viaggi di trasferimento sia di andata che di ritorno.

Somma massima assicurabile: Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) o controvalore in altre valute per ogni viaggio e/o trasferimento;

1.4    opere d'arte di proprietà dell’Assicurato/Contraente,  cedute in prestito a Terzi durante la giacenza presso detti Terzi.

Somma massima assicurabile: Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) o controvalore in altre valute per ogni affidamento o serie di affidamenti contemporanei.

 

 

 

Art. 2 - Rischi assicurati

La garanzia si intende prestata da “chiodo a chiodo” contro tutti i rischi perdita e/o danno materiali e diretti non soggetti alle esclusioni di cui al successivo Art.3 (Esclusioni). Si conviene inoltre che il valore delle opere d’arte si intende stabilito come da valore accettato tra le Parti.

A maggior precisazione si intendono inoltre inclusi in garanzia i seguenti rischi:

2.1      guasti provocati da Autorità e/o Assicurato, nonché dalle persone per le quali l’Assicurato è legalmente responsabile, allo scopo di arrestare il danno;

2.2      danni derivanti da fumo e danni provocati a seguito di guasti verificatisi agli impianti di produzione di calore;

2.3      danni causati da fuoriuscita d’acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici;

2.4      deprezzamento dell’opera causato da un rischio coperto dalla presente assicurazione;

2.5      la perdita o il danno causati da colpa grave dell’Assicurato e/o dal Contraente, da colpa grave o dolo delle persone per le quali l’Assicurato e/o il Contraente è legalmente responsabile;

2.6      danni causati da catastrofi naturali;

2.7      il furto con destrezza;

2.8      rischio guerra (soggetto a Waterborne/Airborne Agreement) come da Institute War Clauses;

2.9      danni causati da scioperi, sommosse, vandalismo e sabotaggio;

 

 

 

Art. 3 - Esclusioni 

Sono esclusi dalla presente assicurazione i danni o le perdite direttamente o indirettamente provocati da:

3.1      guerre, terrorismo, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, confisca, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche o Locali Autorità fatta eccezione per le coperture prestate così come indicato all’art.1 (Enti e Capitali Assicurati), commi 8 e 9 delle Condizioni Particolari;

3.2      radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o i suoi componenti;

3.3      uso normale o deterioramento graduale, logorio, tarme, parassiti o animali nocivi, difetto intrinseco;

3.4      clima, umidità e stillicidio non conseguenti a rotture accidentali di impianti idrici;

3.5      variazioni termo-climatiche non causate da rotture di impianti di climatizzazione e/o condizionamento o comunque di controllo della temperatura;

3.6      proprietà illegittima e sequestro delle opere a qualsiasi titolo;

3.7      perdite o danni causati da veicolo/i lasciati incustoditi;

3.8      danni alle cose assicurate che possono accadere durante qualsiasi processo di lavorazione, rifinitura, restauro, reincorniciatura o simili;

3.9      dolo dell’Assicurato e/o Contraente.

 

 

 

Art. 4 - Condizioni essenziali per l’efficacia del contratto

Questa assicurazione è prestata a condizione che:

4.1      tutte le operazioni di trasporto e di imballaggio e sballaggio siano effettuate da personale specializzato;

4.2      tutti i trasporti a mezzo autocarro con opere aventi valore globale fino a 10.000.000,00 Euro siano effettuati da almeno una persona, oltre l’autista del mezzo, munita di telefono cellulare che dovrà garantire sorveglianza continua da bordo autocarro;

4.3      tutti i trasporti a mezzo autocarro con opere aventi valore globale compreso tra i 10.000.000,00 Euro e i 25.000.000,00 Euro siano effettuati da almeno una persona, oltre l’autista del mezzo, munita di telefono cellulare che dovrà garantire sorveglianza continua da bordo autocarro; Tale trasporto dovrà inoltre prevedere un’auto al seguito con a bordo due persone di cui almeno una dovrà costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l’automezzo;

4.4      tutti i trasporti a mezzo autocarro con opere aventi valore globale compreso tra i 25.000.000,00 Euro e i 50.000.000,00 Euro siano effettuati da almeno una persona, oltre l’autista del mezzo, munita di telefono cellulare che dovrà garantire sorveglianza continua da bordo autocarro; Tale trasporto dovrà inoltre prevedere una scorta armata della Polizia di Stato e/o privata.

4.5      Siano attivati tutti i sistemi di protezione e di allarme che gli Enti organizzatori comunicheranno di volta in volta che saranno allegati ai certificati di assicurazione e che faranno parte integrante del contratto stesso.

 

 

Art.  5 - Rinuncia alla rivalsa

Salvo il disposto dell'art.1916 del Codice Civile gli Assicuratori rinunciano espressamente all'azione di rivalsa ad essi spettante, nei confronti dei trasportatori, spedizionieri, imballatori, loro sub contractors e corrispondenti esteri, siano essi spedizionieri, imballatori o vettori, nonché degli organizzatori, salvo il caso di dolo[p1] . Gli Assicuratori tuttavia si riservano tutti i diritti di rivalsa nei confronti dei vettori aerei.

 

 

Art. 6 - Restauro dell’opera danneggiata

Le spese relative al restauro, assicurazione e trasporto dell’opera danneggiata non potranno in nessun caso superare la somma assicurata stessa.

 

 

Art. 7 - Premio e sua regolazione

Le Appendici di inclusione emesse in forza del presente contratto saranno regolate al più presto dopo l’emissione dell’Appendice di regolazione.

 

 

Art. 8 - Assicurazione per conto di chi spetta

Quando l'Assicurazione non viene stipulata dal proprietario delle opere la medesima si intende stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto altrui o per conto di chi spetta. In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente, fino a quando le opere non sono state  da Lui riconsegnate, o rispedite all'Assicurato, compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse del proprietario dei beni assicurati.

 

 

Art. 9 - Clausola collezione e/o servizio e/o parure

Si conviene che in caso di danni e/o perdite di uno o più oggetti e/o articoli facenti parte di una collezione e/o servizio e/o parure, il danno indennizzabile a termini di assicurazione sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della collezione e/o servizio e/o parure, ma in nessun caso si potrà considerare tale danno come una perdita totale dell'intera collezione e/o servizio e/o parure.

 

 

 

 

Art. 10 - Clausola Millennium:

La presente assicurazione non copre inoltre qualsiasi perdita, danno, costo, sinistro o spesa, sia preventiva, correttiva o di altro genere, derivante direttamente o indirettamente da o relativa a:

a)      il calcolo, la comparazione, la differenziazione, la messa in sequenza o l’elaborazione dei dati che comporti il cambiamento della data per l’anno 2000, o altro cambiamento di data, inclusi i calcoli relativi agli anni bisestili, relativamente a qualunque sistema informatico, hardware, programma o software e/o qualsiasi microchip, circuito integrato o dispositivo analogo presente nell’apparecchiatura informatica o non informatica, di proprietà dell’Assicurato o meno; ovvero

b)      qualsiasi cambiamento, variazione, o modifica che comporti il cambiamento di data per l’anno 2000, o altro cambiamento di data, inclusi i calcoli relativi agli anni bisestili, ad uno qualsiasi di tali sistemi informatici, hardware, programma o software e/o qualunque microchip, circuito integrato o dispositivo analogo presente nell’apparecchiatura informatica o non informatica, di proprietà dell’Assicurato o meno.

Le esclusioni previste ai due precedenti commi a) e b) del presente articolo si applicano indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi sequenza alla perdita, danno, costo, sinistro o spesa.

 

Art. 11 – Clausola disdetta rischi “guerra” e “scioperi”

Qualora la garanzia sia estesa, [ai sensi delle relative clausole ed ai tassi in vigore all’epoca delle singole spedizioni], alla copertura dei rischi guerra e scioperi, gli Assicuratori possono recedere dal contratto, limitatamente a tali rischi, in qualunque momento con un preavviso di 7 (sette) giorni, salvo per quanto concerne i rischi scioperi su spedizioni da e per gli Stati Uniti d’America per i quali tale preavviso potrà essere di sole 48 (quarantotto) ore; i termini di preavviso decorreranno dall’inizio della relativa comunicazione in base alle modalità previste all’art.15 “Comunicazioni” delle Condizioni Generali di polizza.

 

 

Art. 12 – Esclusione Rischio Terrorismo

A parziale deroga di eventuali disposizioni contrastanti contenute nella presente polizza o in qualsiasi appendice, resta convenuto che la presente assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi fatto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che ne contribuisce contestualmente o in qualsiasi sequenza con riferimento al sinistro.

Ai fini del presente articolo, per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende, ma che non è limitato, all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione d'influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

La presente appendice esclude inoltre la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivante direttamente o indirettamente da o conseguente a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questo.

Nel caso che i Sottoscrittori affermassero che in virtù della presente esclusione un eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente clausola risultasse non valida o non eseguibile, la rimanente parte avrà piena efficacia e validità ed effetto.

 

 

Art.13 - Rischio Terrorismo

A parziale deroga dell'Art. 3.1 (Esclusioni) e Art. 12 (Esclusione Rischio Terrorismo) delle Condizioni Particolari, la garanzia s’intende prestata anche per i rischi derivanti da atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri, atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici; gli Assicuratori concorreranno al risarcimento di tali danni fino ad un importo massimo di 25.000.000,00 Euro (venticinquemilioni/00) indipendentemente dal totale della somma assicurata (Primo Rischio).

 

 

Art. 14 – Clausola Broker

Le Parti dichiarano di aver affidato la gestione del presente contratto alla Progress Insurance Broker S.r.l. con sede in Roma - Via L. Bissolati 54, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Progress Insurance Broker S.r.l. la quale tratterà con la Società.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurato alla Società, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società.

 

 

Il Corrispondente dei Lloyd’s

 

L’ASSICURATO/CONTRAENTE

Progress Insurance Broker S.r.l.

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

Ai fini degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato/Contraente sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

 

Art. 3 – Esclusioni

Art. 12 – Esclusione Rischio Terrorismo

Art. 4 - Condizioni Essenziali per l’efficacia del contratto

Art.13 - Rischio Terrorismo

Art. 11 – Clausola disdetta rischi “guerra” e “scioperi”

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

L’ASSICURATO/CONTRAENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 [p1] Va bene anche la colpa grave?